2015-01-27 15:15:00

Maternità surrogata: sentenza Ue contrasta la legge italiana


Una decisione in contrasto con la normativa italiana che lede i diritti della donna e del bambino. Così, Alberto Gambino, direttore del Dipartimento di Scienze Umane presso l'Università Europea di Roma, si esprime sul caso della Corte di Strasburgo in materia di maternità surrogata. I magistrati Ue hanno sanzionato l’Italia per aver tolto a una coppia il bambino nato, un anno e mezzo prima, in Russia da una madre surrogata. L’Unione Europea sostiene che non è stato dimostrato che l'allontanamento del piccolo dalla coppia era necessario. Corinna Spirito ha intervistato lo steso prof. Gambino:

R. – La decisione di Strasburgo è una decisione che fa leva sull’art. 8 della Convinzione europea per i diritti dell’uomo, cioè l’assolutizzazione del diritto alla vita privata e familiare. Dentro a questo diritto alla vita familiare c’è anche il diritto ad avere figli che non siano nati naturalmente dalla coppia, né siano arrivati attraverso la procedura di adozione, ma attraverso la surrogazione di maternità. Questo però si scontra in modo molto chiaro con l’ordinamento civile italiano, che invece vieta la surrogazione di maternità.

D. – A novembre, la Corte Costituzionale ha sancito che la pratica della maternità surrogata lede la dignità della donna e il diritto, perché solo l’adozione è consentita in Italia. Dunque, che seguito avrà nel nostro Paese la decisione di Strasburgo?

R. – Credo si apra un conflitto tra Strasburgo e l’ordinamento italiano, perché la materia familiare è radicata negli ordinamenti con le loro tradizioni e con i loro principi, che non è detto coincidano in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Normalmente, si lascia proprio una clausola di salvaguardia con riferimento alla materia familiare, proprio perché non c’è un comun denominatore con riferimento ai Paesi che partecipano all’Europa. Non solo: il tema della maternità surrogata – che alla fine è un contratto che si fa con una donna, la quale porterà nel suo grembo un bambino che poi all’atto della nascita verrà in realtà dato ad un’altra coppia – ecco, questo anche da un punto di vista dell’ordine pubblico è qualcosa che contrasta. Quindi, la maternità surrogata non è un tema teorico, ma è un tema molto concreto, fatto di contratti – e ovviamente fra i contratti c’è dietro anche un pagamento – che cozza decisamente con la dignità della donna, la dignità anche del nascituro e in particolare la concezione di famiglia civile – e non famiglia religiosa – che c’è all’interno del nostro ordinamento civilistico.

D. – Ancora una volta, “il figlio ad ogni costo” sembra giustificare qualsiasi cosa?

R. – Infatti. Il figlio a ogni costo proprio perché si fa leva su questo diritto alla vita privata e familiare, come se la famiglia fosse un fatto privato e cioè si crea una famiglia con quelle che sono le proprie opzioni di vita, che sono i propri desideri. Mentre la famiglia è un momento comunitario, è un momento di entrata nella comunità dello Stato, che ha come riferimenti soprattutto i diritti di chi nasce in seno a quella famiglia. Un bambino strappato dal grembo di una donna e portato all’interno di un nucleo familiare cozza decisamente con i diritti di quel bambino, che invece è quello di vedere una continuità tra chi lo ha generato e quello che sarà il suo status familiare. Molto diverso è il caso, invece, dell’adozione: nell’adozione c’è uno stato di abbandono, il bambino non ha più i genitori e quindi viene ricondotto nell’albero di un’altra famiglia, che lo accoglie.

D. – La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia perché non avrebbe dimostrato che l’allontanamento del bambino dalla coppia fosse necessario. Utilizzare l’affetto tra bambino e genitori – sicuramente esiste – risulta un po’ uno "escamotage" per scardinare una norma prevista dalla legge italiana...

R. – Sì. Tra l’altro, è molto delicato questo discorso. Bisogna verificare il bambino per quanto tempo ha convissuto con la coppia che lo ha accolto aggirando questo divieto di maternità surrogata, perché certamente il nostro ordinamento prevede anche delle forme di adozione speciale, ma sempre attraverso l’adozione si passa laddove si sia già instaurato un rapporto importante e significativo con una coppia. Però, lì non si può aggirare la norma sull’adozione: bisogna vedere se i genitori hanno comunque quell’idoneità ad adottare e se siamo davanti ad uno dei casi speciali. Quindi, c’è anche una via di uscita. Ma non, invece, se questa serve semplicemente per aggirare il divieto di maternità surrogata. Quindi, Strasburgo, in realtà, sta capovolgendo il discorso e dice non c’erano motivi per allontanarlo. Viceversa, bisogna vedere se c’erano i motivi per accoglierlo.








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