2015-12-15 15:03:00

Nullità matrimoniale: convegno all'università Gregoriana


La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio al centro del convegno organizzato questa mattina a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana. L’evento dedicato alla memoria del card. Urbano Navarrete si è svolto in occasione della Giornata dell’Avvocatura Ecclesiastica. Sulle novità apportate dal Motu Proprio di Francesco, Paolo Ondarza ha intervistato uno dei membri della commissione ad hoc istituita dal Papa, Paolo Moneta, professore ordinario all’università di Pisa e avvocato della Rota Romana:

R. – La riforma parte dalla preoccupazione di Papa Francesco verso quei fedeli che hanno avuto un’esperienza matrimoniale negativa, e che quindi vorrebbero tornare in piena comunione con la Chiesa. Ora, la Chiesa – come noto – non ammette il divorzio, però ammette con una certa ampiezza una verifica e un accertamento della originaria validità del matrimonio, e quindi si è dotata da secoli di un processo per accertare la nullità del matrimonio. Questo processo, come un po’ tutti i processi, si era un po’ appesantito: in certe situazioni finiva per protrarsi troppo a lungo … Quindi il Papa ha invitato a una riflessione sulla possibilità di snellire questo processo, e quindi ha istituito una Commissione apposita che ha preparato un progetto che poi il Papa ha sostanzialmente approvato e promulgato in forma di Motu Proprio. I Motu Propri sono due: uno riguarda la Chiesa latina e uno le Chiese orientali, però hanno lo stesso contenuto.

D. – Lei ha fatto parte di questa Commissione: obiettivo, ci conferma, non è tanto la nullità dei matrimoni quanto la celerità dei processi. La nullità resta, all’interno della visione promossa da questo pronunciamento, un evento eccezionale, o no?

R. – Resta certamente un evento non consueto, però certamente si è preso atto che specialmente nei tempi moderni, con la disgregazione della famiglia, con la mentalità che si è diffusa anche nelle nostre società occidentali e anche nell’ambito della Chiesa, più spesso possono verificarsi dei motivi di nullità.

D. – Solo una considerazione sulla non-necessità della doppia sentenza conforme: questa riguarderà solo i nuovi processi o anche quelli già in corso?

R. – La disposizione entra in vigore l’8 luglio, e quindi i processi iniziati anche precedentemente, processi che attualmente sono in corso, o anche arrivati alla fine ma non alla pubblicazione della sentenza, beneficeranno di questa abolizione della “doppia conforme”. In sostanza, tutte le sentenze pubblicate a partire dal 9 dicembre diventano immediatamente esecutive senza che occorra la conferma in sede di appello.

D. – Aspetto importante a cui il Papa ha tenuto molto è quello della gratuità delle procedure …

R. – La gratuità delle procedure in Italia c’è già per disposizione della Conferenza episcopale italiana, di almeno 15 anni fa: quindi, la Conferenza episcopale ha deciso di finanziare i Tribunali ecclesiastici con i proventi dell’8 per mille, e di istituire presso i Tribunali ecclesiastici alcuni avvocati che prestino la loro opera gratuitamente. Dico: quasi gratuitamente, perché i Tribunali sono tenuti a percepire un contributo forfettario alle spese processuali di 520 euro, che però rimane l’unico contributo che viene chiesto ai fedeli.

D. – La figura dell’avvocato, come esce da questa riforma?

R. – La figura dell’avvocato praticamente non subisce particolari cambiamenti, nel senso che le procedure rimangono sempre di tipo contenzioso e quindi richiedono la presenza dell’avvocato. Quindi, l’avvocato svolge una funzione importante che il Motu Proprio sottolinea, cioè di preparazione alla causa della nullità di matrimonio. E poi, è importante la funzione dell’avvocato perché è lui che può instradare la causa verso un tipo di processo chiamato “più breve”, che consente uno snellimento veramente importante della causa. E’ compito dell’avvocato cercare di mettere in luce che si tratta di una causa che presenta i presupposti per essere trattata in via breve.

D. – Processo breve che presuppone l’accordo dei coniugi, all’interno del quale è centrale la figura del vescovo?

R. – Sì: il processo breve viene sottoposto al giudizio finale del vescovo: questa è una novità importante. Certamente, c’è il problema che i vescovi non sono naturalmente strettamente esperti di questo tipo di cause e quindi possono avere difficoltà di valutazione. Però, è previsto che ci sia un giudice che svolge l’istruttoria della causa e che quindi poi potrà riferire al vescovo e indirizzarlo sulla decisione più appropriata per il caso.

D. – L'aspetto della gratuità è importante per venire incontro alle tante coppie che fanno richiesta di questo processo, ma può penalizzare la libera professione degli avvocati, ad esempio degli avvocati rotali?

R. – Bè, questo è un punto molto delicato. Sì, sì: perché gli avvocati stabili, quelli cioè che sono stipendiati dai Tribunali ecclesiastici, certamente tolgono molte cause al mercato dei liberi professionisti, e quindi c’è preoccupazione, scontento, soprattutto presso i giovani avvocati, di vedere limitato ulteriormente il loro ruolo. Proprio recentemente è uscito un Rescritto del Santo Padre che prevede anche presso la Rota una maggiore presenza degli avvocati “ex ufficio”: è un’indicazione che dovrà poi essere tramutata e regolamentata a livello della Rota. Però, anche questo suscita qualche preoccupazione, nel senso che potrebbe preludere a una maggiore limitazione del patrocinio di fiducia, anche nell’ambito della Rota.

D. – In questa sede del convegno qui alla Gregoriana vengono prese in esame anche alcune criticità, alcuni aspetti che vanno meglio approfonditi …

R. – Sì. Si tratta di aspetti a volte tecnici: questo convegno aveva lo scopo e la finalità di chiarire. Sono convinto che la normativa processuale di qualunque tipo sia abbia bisogno di un  riscontro pratico: disposizioni che a volte sembrano chiare, a contatto con la pratica, poi, fanno sorgere problemi imprevisti o imprevedibili. Io come consiglio direi: sperimentiamo questa normativa a livello di pratica dei tribunali; dopo di ché, senz’altro, come è sempre avvenuto, si troverà la strada più opportuna per attuare l’intento del Santo Padre, cioè quello di rendere i processi più rapidi.

D. – Ed è concreto il rischio di un uso illegittimo del processo breve?

R. – Bè, nella situazione italiana direi di no; in altre situazioni, forse sì. Penso soprattutto ai Paesi di tradizione anglosassone dove già i processi vengono svolti in maniera piuttosto superficiale, quindi il processo breve potrà incentivare maggiormente una trattazione piuttosto ridotta della causa.

D. – Le chiedo, avendo lei lavorato appunto all’interno della Commissione, se secondo lei il contenuto di queste novità apportate è stato ben compreso dall’opinione pubblica?

R. – La stampa in generale ha – direi – accentuato l’aspetto di riforma, di rottura con il passato: è stata una riforma che si inserisce e mantiene le coordinate tradizionali, quindi per usare un’espressione cara al precedente Pontefice, “un rinnovamento nella continuità”. Cioè, si è inciso sul processo matrimoniale ma non si è stravolto questo processo. Quindi, non dovrebbero esserci fughe in avanti: si tratta di una riforma sì, certamente importante, però non rivoluzionaria.








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