2016-06-22 14:02:00

Adozione. Gambino: nessuna novità assoluta dalla Cassazione


La decisione della Cassazione non è un sì alla stepchild adoption. Così in sintesi il giurista Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma, sul caso della Corte d’Appello di Roma che aveva accolto la domanda di adozione di una minore, proposta dalla compagna della mamma biologica della piccola. La decisione è stata confermata dalla Corte Suprema che dunque ha respinto il ricorso del procuratore generale. Al microfono di Massimiliano Menichetti lo stesso prof. Gambino, :

R. – Non è una sentenza innovativa, se non per l’organo giurisdizionale che la pronuncia, che è una Cassazione. In realtà, è un orientamento già presente nelle Corti di merito, nella Corte d’Appello, e oggi la Cassazione conferma questo orientamento. 

D. – Quali sono questi casi in cui una coppia omosessuale vede la possibilità di adottare un minore figlio del partner?

R. – Quei casi in cui si consolida un rapporto, un rapporto di tipo sociale, nei confronti del minore, perché ci si sta prendendo cura di questo minore, e quindi si ritiene che, nel migliore interesse del minore, questo legame non possa essere spezzato, anzi debba essere riconosciuto, seppure in casi particolarissimi.

D. – C’è chi dice sia un sì alla stepchild adoption, tagliata fuori dalla legge Cirinnà…

R. – La stepchild adoption implica un automatismo: è sufficiente, cioè, la convivenza tra due soggetti, perché si possa adottare il figlio dell’altro convivente. Invece va deciso caso per caso, solo nell’interesse del minore. E’, dunque, tutta una valutazione particolare del giudice, e non c’è, appunto, alcun automatismo rispetto a questo rapporto di convivenza che è a monte.

D. – Centrale, dunque, è anche la discrezionalità. Adesso ci sono dei rischi: la pronuncia della Cassazione può ingessare questo procedimento, quindi non rendere più liberi i giudici?

R. – Direi senz’altro di no, perché la Cassazione invece lascia questo discernimento ai giudici di merito, i quali devono proprio valutare l’interesse del minore.

D. – Un’adozione che alcuni definiscono depotenziata. La Cassazione ha detto sì a quale tipo di adozione?

R. – Si tratta della cosiddetta “adozione in casi particolari”, dove ad esempio non si estendono i diritti di successione, dove il legame è soprattutto di responsabilità, potremmo dire, e cioè si ha l’obbligo di mantenere, istruire, educare l’adottato, ma non ci sono invece tutte quelle potestà tipiche genitoriali che vengono invece dall’adozione piena.

D. – C’è chi mette già in relazione questa sentenza con la possibilità dell’utero in affitto…

R. – Questo è un punto molto insidioso e, cioè, potrebbe essere in relazione se si trascura, si tollera la vicenda dell’utero in affitto. Quando, cioè, bambini nati da utero in affitto tornano in Italia, e questo viene tollerato dalle nostre autorità, certamente prima o poi quel bambino, convivendo per anni con i soggetti che hanno portato avanti quella pratica, finirà per essere adottato in casi particolari. Oggi, invece, la legge vieta l’utero in affitto e quindi dovrebbe essere intenzione, dovere delle autorità italiane evitare che si verifichino situazioni di surrogazione di maternità. Altrimenti, certo, queste vicende possono finire indirettamente per legittimare quella pratica.

D. – Questo vuol dire che quando si torna in Italia, dopo una gravidanza commissionata ad altri, il bambino dovrebbe essere tolto?

R. – Il bambino per l’ordinamento italiano è il figlio di chi l’ha partorito, non è il figlio di chi ha voluto quel bambino. Quel bambino, quindi, non è figlio di questa, chiamiamola coppia italiana che l’ha voluto, ma è figlio di quella povera donna che lo ha “venduto”. Il figlio è di quella donna lì e l’ordinamento italiano riconosce solo quella maternità, a tutela del minore e a tutela di questo legame biologico, che è un diritto universale, direi. Altrimenti, veramente prestiamo il fianco, dando il via libera a pratiche davvero aberranti, cioè al fatto che si paghi una donna per portare in grembo un bambino, per poi cederlo ad un’altra coppia. Questo non è tollerabile ed è vietato dalla legge italiana.

D. – I titoli dei giornali sono forti: “La Cassazione dice sì alla stepchild adoption”. Mi sembra di capire che invece il rischio più immediato sia proprio la strumentalizzazione?

R. – Quasi a far intendere che siamo davanti ad un riconoscimento pieno di una famiglia dello stesso sesso, con la possibilità di adottare pleno iure bambini anche in stato di abbandono. No, questo è un caso particolarissimo, dove il bambino già vive all’interno di questo nucleo e, avendo attivato delle relazioni con una delle parti di questa coppia, secondo la Cassazione ha diritto, dovere – il soggetto che ha attivato queste relazioni – di poter essere considerato quantomeno genitore sociale.








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