2016-07-07 20:37:00

Sentenza Vatileaks2: il testo del Dispositivo letto in aula


Pubblichiamo di seguito il testo integrale del Dispositivo letto in aula dal presidente del Tribunale vaticano Giuseppe dalla Torre:

In nome di Sua Santità Papa Francesco
Il Tribunale, in relazione agli imputati Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi; rilevata la sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell’ordinamento giuridico vaticano;
valutati gli artt. 4, 5 e 6 c.p. così come modificati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge 11 luglio 2013, n. IX;
considerato peraltro che lo svolgimento processuale, la cui istruzione si è perfezionata solamente nel corso del dibattimento, ha evidenziato che i fatti contestati agli imputati sono avvenuti al di fuori del proprio ambito ordinario di giurisdizione;
tenuto conto che gli stessi imputati non rivestono, ai sensi del diritto penale, la qualificazione di pubblici ufficiali né sono ad essi equiparati;
visto il m.p. di Papa Francesco dell’11 luglio 2013 “Ai nostri tempi”, con il quale si sancisce, al di là dei limiti ordinari, la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in ordine ai reati di cui alla legge 11 luglio 2013, n. IX, unicamente se commessi nell’esercizio delle loro funzioni da persone equiparate ai pubblici ufficiali dal n. 3 di quel medesimo motu proprio,

dichiara il proprio difetto di giurisdizione;

Visti gli articoli del codice penale 59, così come sostituito dall’art. 26 della legge 21 giugno 1969 n. L, 63 e 64, 116 bis così come è stato introdotto dall’art. 10 della legge dell’11 luglio 2013 n. IX, 248 così come è stato integralmente sostituito dall’art. 25 della stessa legge n. IX;
visti gli articoli del codice di procedura penale 413, 416, 417, 421, 422, 423 così come modificato dall’art. 9 della citata legge L, del 1969, nonché l’art. 429;
tenuto conto che la legge  n. IX del 2013 è entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno;
in relazione agli imputati Angel Lucio Vallejo Balda, Francesca Immacolata Chaouqui e Nicola Maio, considerato che le risultanze processuali non hanno evidenziato la sussistenza di elementi che consentano di ricondurre i fatti addebitati agli imputati alle fattispecie di cui all’art. 248 c.p., così come sostituito dall’art. 25 della legge n. IX del 2013,

a s s o l v e
gli imputati stessi dal reato di cui all’art. 248 c.p. per non aver commesso il fatto;
in relazione all’imputato Nicola Maio, considerata la non evidenza processuale degli elementi costitutivi il reato di cui agli artt. 63, 64 – in quanto ipotesi meno grave ancorché non contestata – e 116 bis, così come introdotto dalla legge n. IX del 2013,

a s s o l v e
l’imputato stesso dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto; in relazione all’imputato Angel Lucio Vallejo Balda, tenuto conto che le risultanza processuali evidenziano la sussistenza di elementi costitutivi il reato di cui all’art. 116 bis c.p., considerate le aggravanti e le attenuanti,

c o n d a n n a

l’imputato alla pena di diciotto (18) mesi di reclusione; in relazione all’imputata Francesca Immacolata Chaouqui, valutato che le risultanze processuali non evidenziano sufficientemente che l’imputata abbia rivelato notizie o documenti di cui è vietata la pubblicazione, ma dimostrano il concorso nel reato commesso da Lucio Angel Vallejo Balda, considerate le attenuanti e le aggravanti,

c o n d a n n a

la stessa alla pena di dieci (10) mesi di reclusione; sospende l’esecuzione della pena per cinque (5) anni alle condizioni di legge.

C o n d a n n a

Angel Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacolata Chaouqui al rifacimento delle spese processuali.         

Città del Vaticano, 7 luglio 2016

       F.to    Giuseppe Dalla Torre, Presidente

           “       Piero Antonio Bonnet, Giudice,

          “        Paolo Papanti-Pelletier, Giudice,

          “        Raffaele Ottaviano, Cancelliere








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