2016-09-15 12:01:00

Motu Proprio del Papa per nuova armonia tra Codice latino e orientale


È datata 31 maggio 2016, ma è stata pubblicata oggi la Lettera Apostolica “Concordia Codici” di Papa Francesco in forma di Motu Proprio con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico. In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra appartenenti a Chiesa latina e Chiese orientali, ci sono novità in materia di battesimi e matrimoni. Al contempo è stata resa nota la Risposta autentica riguardante il tema delle irregolarità per ricevere le ordinazioni. Il servizio di Giada Aquilino:

L’aumentata mobilità della popolazione ha “determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini”. Di qui la necessità di una nuova “armonia” tra le norme del Codice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. A scriverlo è Papa Francesco. Nell’Occidente, prevalentemente latino, occorre trovare - evidenzia il Pontefice - “un giusto equilibrio tra la tutela del Diritto proprio della minoranza orientale e il rispetto della storica tradizione canonica della maggioranza latina”, in modo da evitare “indebite interferenze e conflitti” e promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunità cattoliche presenti.

Per quanto riguarda i battesimi, si riafferma il criterio dell'appartenenza del bambino alla Chiesa sui iuris del genitore cattolico e si introduce l'obbligo di indicare la Chiesa di appartenenza nel registro parrocchiale dei battesimi. Per ciò che concerne, poi, l'eventuale passaggio ad altra Chiesa sui iuris, si stabilisce che, salvo dispensa specifica, venga fatto in questi casi un atto formale di passaggio davanti all'autorità competente e che il suddetto cambiamento venga annotato anche nel libro dei registri di battesimo. Per i matrimoni, si precisa tra l’altro che “solo il sacerdote” assiste validamente alle nozze tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica.

La Risposta autentica di fatto stabilisce che anche i non cattolici sono da ritenere soggetti passibili di quelle irregolarità che costituiscono divieto - per chi avesse tenuto in passato comportamenti riprovevoli - di ricevere l'ordinazione diaconale, sacerdotale o episcopale, senza la necessaria dispensa da parte dell'Autorità. In particolare riguarda chi avesse commesso omicidio o aborto o avesse mutilato gravemente se stesso o un altro o tentato il suicidio. 

Sulle ragioni delle novità introdotte dal Papa, ascoltiamo mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, intervistato da Giada Aquilino:

R. – Fondamentalmente quelle di servizio pastorale, per facilitare il lavoro dei parroci e la loro chiarezza, soprattutto nelle Chiese latine che devono accogliere da alcuni anni, da alcuni decenni, tante migliaia di fedeli cattolici di rito orientale. E’ un tentativo di mettere in concordanza la disciplina latina, perché possa servire meglio, soprattutto in campo sacramentale, i fedeli cattolici orientali.

D. - Quindi è una ragione legata all’aumentata mobilità delle popolazioni?

R. – Sì, già si sapeva che c’erano alcune piccole divergenze nei due Codici, però il problema si è accentuato soprattutto con la mobilità e con la emigrazione degli ultimi tempi.

D. – C’era necessità, quindi, di armonia tra le norme del Codice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, in particolare sui Sacramenti del battesimo e del matrimonio. A proposito del battesimo, allora, cosa è stato deciso?

R. – Si tratta della questione della ascrizione, della Chiesa alla quale si viene ascritti. Che sia chiaro che per il battesimo il bambino viene ascritto alla Chiesa sui iuris, alla Chiesa orientale alla quale i genitori, il papà o la mamma – ci sono regole quando manca uno o manca l’altro – appartengono, e il dovere di trascrivere questo nel registro del battesimo da parte del parroco latino. Sul battesimo c’è poi la nuova indicazione che consente che il sacerdote possa anche battezzare nel caso in cui i bambini siano figli di ortodossi, non cattolici, qualora lo chiedessero.

D. – Cosa cambia, invece, in materia di matrimonio?

R. – Secondo la regola orientale, per la benedizione degli sposi è necessario un sacerdote; nella disciplina latina basta un diacono. Allora qui si dice che per sposare i cattolici orientali ci vuole sempre un sacerdote, non un diacono. In tutto dunque sono modificati dieci canoni, ma le cose fondamentali sono queste.

D. – C’è la Risposta autentica sulle irregolarità per ricevere l’Ordine sacro. Quindi riguarda i divieti di ricevere l’ordinazione diaconale, sacerdotale o episcopale…

R. – Sì, la irregolarità è un divieto per preservare la dignità del Sacramento dell’Ordine. E’ un divieto che concretamente suggerisce al vescovo il bisogno di riflettere, prima di ordinare un candidato, sulla idoneità e concretamente su alcuni aspetti ed episodi della vita del candidato. Ad esempio, l’irregolarità per chi avesse commesso un aborto o un omicidio. Quindi capire se il divieto fosse per aver commesso l’aborto o per avere realizzato il reato canonico dell’aborto, già previsto dalla tradizione latina. In fondo, quindi, si trattava di sapere se questa irregolarità riguardasse anche coloro che avevano realizzato l’aborto prima di essere cattolici o soltanto i cattolici.

D. – Cosa è stato stabilito quindi?

R. – E’ stato stabilito che ci si riferisca all’aver commesso il misfatto, valevole anche per i non cattolici nel momento di averlo compiuto. E’ stato concepito il principio della verità, della realtà, non soltanto la questione puramente formalistica di avere commesso formalmente un reato e di avere commesso un fatto che è quello che quantomeno deve essere preso in considerazione per l’ordinazione.








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