2017-07-10 14:29:00

Nuovi voucher per il lavoro occasionale: resta fuori l'edilizia


“Libretto di famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” prendono il posto dei voucher. I vecchi buoni lavoro, creati per retribuire il lavoro occasionale, erano infatti stati a lungo oggetto di critiche, specialmente per gli abusi nel settore dell’edilizia. Le due nuove modalità pongono invece limiti ben precisi per i datori di lavoro e dovrebbero assicurare maggiori tutele ai lavoratori. Il servizio di Eugenio Murrali:

Il 17 marzo scorso dicevamo "addio" ai vecchi voucher, ma solo da oggi è in campo una nuova disciplina compiuta per retribuire il lavoro occasionale. Con il “Libretto di famiglia”, utilizzabile quando il datore di lavoro è una persona fisica, sarà possibile regolarizzare i piccoli servizi di giardinaggio, pulizia, manutenzione, le lezioni private, l’assistenza a bambini o anziani. Il “Contratto di prestazione occasionale” è rivolto invece a imprese e liberi professionisti con non più di 5 lavoratori a tempo indeterminato nella loro azienda. La novità importante è che sono esclusi gli enti che operano nel settore edilizio o in ambiti affini, come anche le attività di escavazione e lavorazione di materiale lapìdeo, le ditte del settore delle miniere, delle cave. Ciascun lavoratore può incassare un massimo di 5mila euro l’anno, con un tetto di 2.500 per ogni datore di lavoro con cui collabora e che, a sua volta, non potrà retribuire i prestatori, con questa modalità, oltre l’importo di 5 mila euro. Luigi Petteni, segretario confederale della CISL, spiega nel dettaglio cosa cambia:

“La famiglia può acquistare questo libretto prepagato online. Il costo rimane lo stesso di prima: dieci euro. E al lavoratore vanno otto euro: circa 50 centesimi in più del voucher precedente. C’è stata una modifica sostanziale per tutto quello che riguarda l’utilizzatore che non sia una persona fisica: per cui aziende e associazioni. Qui il valore del costo delle imprese è salito a dodici euro e quello per il lavoratore diventa pari a nove euro netti. Questa norma restringe molto su alcuni ambiti: penso al tema degli appalti, dell’edilizia, e anche al numero delle imprese stesse che possono accedere in questo modo. Poi io credo che dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione, vedere anche la tracciabilità, però si creano le condizioni in cui si consente a coloro che possono effettivamente usufruirne di avere un quadro di normativo più adeguato”. 

Secondo il segretario, la nuova normativa potrebbe dare un nuovo impulso anche alla regolarizzazione, e dunque al gettito fiscale, se si resterà vigilanti:

“È un’opportunità: vuol dire avere un alibi in meno per chi tante volte si nasconde dietro il fatto che gli serve una persona all’ultimo momento. Io credo che dobbiamo combattere il lavoro nero perché nel nostro Paese è un fatto anche di cultura sbagliata. Creare delle norme consente a coloro che vogliono lavorare correttamente di averne gli strumenti ma nello stesso tempo occorre anche maggiore severità. Il lavoro manca, ma noi non dobbiamo accettare il lavoro a qualsiasi costo. Questo umilia la dignità delle persone e diventa anche un meccanismo economicamente scorretto”.

Per la CISL restano aperti alcuni problemi nell’ambito dell’agricoltura:

“La criticità riguarda l’agricoltura, che è un altro dei settori, insieme con quello dell’edilizia, molto critici nelle forme di lavoro e di sfruttamento. Ora è stata fatta una norma, per cui ci siamo battuti fortemente, sul caporalato. Le norme e la circolare dell’Inps sul tema dell’agricoltura ci lasciano qualche perplessità che le nostre categorie hanno posto con forza e determinazione. Nelle prossime ore mi auguro che il Governo faccia una interpretazione corretta e ponga una giusta rigidità in un settore dove le cose di cui parlavamo prima – abuso, lavoro nero ecc. – non mancano. Sono quindi i settori su cui devono essere più alti i paletti”. 

Da un punto di vista pratico sia il datore di lavoro che il collaboratore dovranno registrarsi sul portale dell’Inps. Nel caso del “Libretto di famiglia” la prestazione va comunicata entro il giorno 3 del mese successivo, mentre per il “Contratto di prestazione occasionale” almeno 60 minuti prima della prestazione.








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